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Circolare secondo trimestre 2011

Circolare secondo trimestre 2011

La Cedolare secca sugli affitti

A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sostitutiva sui canoni di locazione - denominata cedolare secca - che va a sostituire alcune imposte sui redditi. La cedolare secca sugli affitti è un regime di tassazione sulle locazioni alternativo a quello ordinario applicabile, su opzione del contribuente, per la tassazione del reddito  delle persone fisiche proprietarie di immobili  locati ad uso abitativo.

La nuova disciplina non trova applicazione per le locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di impresa, tale regime alternativo, in sintesi, è utilizzabile solamente dalle persone fisiche.

Il regime opzionale prevede, a scelta del locatore, l’applicazione di una cedolare secca sui canoni di locazione con aliquota, da calcolare sul canone annuo di locazione, pari al 21% per i contratti a canone libero e al 19% per quelli a canone concordato, ovvero, relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Per Potersi avvalere del regime agevolato il locatore deve darne comunicazione alla Pubblica Amministrazione.

L’opzione per la cedolare secca deve avvenire in sede di registrazione del contratto oppure entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per le annualità succeswsive alla prima o per la proroga del contratto.

L’opzione vincola il locatore per l’intera durata del contratto o della proroga, ovvero per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione venga esercitata per le annualità successive.

L’opzione potrà essere revocata in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata purché entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento. Sarà in ogni caso ancora possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive.

Il reddito assoggettato a cedolare secca non concorrerà alla determinazione del reddito complessivo e quindi su di esso non possono farsi valere detrazioni e deduzioni mentre esso potrà essere considerato nel calcolo del reddito per la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di determinati requisiti reddituali (Isee, familiari a carico, …).

L’opzione per la cedolare secca prevede la rinuncia da parte del locatore alla facolta di chiedere l’aggiornamento ISTAT  del canone di locazione, anche se prevista dal contratto, e deve esserene data  preventivamente  comunicazione al conduttore.

I nostri adddetti provvedereanno in sede di dichiarazione dei redditi al valutare la convenienza dell’applicazione di tale regime o di quello ordinario.

 

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER RUOLI NON PAGATI

 Dal 1° gennaio 2011 è previsto il divieto di compensazione dei crediti, mediante modello di pagamento F24, in presenza di debiti erariali e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese) di ammontare superiore a € 1.500,00 iscritti a ruolo e per i quali sia scaduto il termine di pagamento (il termine di pagamento si considera scaduto decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento).

La preclusione vale per tutte le cartelle, indipendentemente dalla data di notifica, di cui sia scaduto il termine di pagamento.

Il divieto non opera in presenza di ruoli per i quali sia concessa una sospensione.

In presenza di debiti per i quali sia stata concessa la rateazione e in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza prevista: se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, il piano di rateazione è ancora in essere e, quindi, esclusivamente la rata scaduta andrà computata al fine del raggiungimento del limite di € 1.500,00 euro; nel caso di mancato pagamento della prima rata o,successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l’intero importo iscritto a ruolo è  immediatamente riscuotibile e, quindi, la preclusione riguarda l’importo complessivo del debito residuo non pagato.

Si precisa che il divieto delle compensazioni opera fino a concorrenza degli  importi iscritti a ruolo per i quali sia scaduto il ermine di pagamento.

L’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato e, comunque, per un ammontare non superiore al 50% del credito indebitamente compensato

 

AL VIA LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA

Dal venti di marzo è entrata in vigore la nuova legge sulla conciliazione obbligatoria nei casi di giudizio civile.

Così per liti di condominio, eredità e molto altro bisognerà recarsi da un mediatore e tentare la via delle conciliazione prima di arrivare davanti ad un giudice.

E' questa, in estrema sintesi, la novità introdotta dal nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, che ha come finalità, quella di ridurre il lavoro dei tribunali favorendo lo smaltimento dei carichi arretrati.

Modello Unico 2011

 Di seguito elenchiamo la documentazione necessaraia alla compilazione del modello Unico che dovrà essere consegnata presso I nostri uffici entro il 25 maggio

 1a.    DOCUMENTI FISCALI:

Ricevute versamenti acconti Giugno/Novembre 2010.

2a.    DATI ANAGRAFICI

Variazione nucleo familiare (Codice Fiscale per i familiari variati).

Variazioni di residenza avvenute nel 2010 – 2011.

Divorzio/separazione legale: genitore affidatario.

3a.    TERRENI E FABBRICATI

Dati catastali per variazioni intervenute nel 2010 e nel primo semestre 2011 al fine di predisporre anche la

denuncia I.C.I. 2010 e il calcolo 1° acconto 2011 sono necessarie copie dei contratti di compravendita o delle

denunce di successione.

4a.    LOCAZIONI

Canoni di affitti relativi all'anno 2010 distinti per immobile, specificando se il canone è  “convenzionale” e se il

conduttore si trova in condizioni di disagio abitativo.

Pratica di convalida di sfratto per morosità del conduttore (solo per immobili ad uso abitativo).

5.      REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Modello CUD per dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto.

Borse di studio.

Indennità di mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, maternità, tubercolosi, cassa edile, ecc..

Redditi di figli a carico.

Indennità e compensi per cariche pubbliche (Comuni, Provincie, Regioni. ecc.).

Assegni periodici percepiti dal coniuge separato.

Rendite temporanee INAIL.

Retribuzioni corrisposte da privati a lavoratori domestici.

Pensioni estere.

Trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione.

        6. ALTRI REDDITI

Utili da partecipazione in società ed enti soggetti IRES indicati nella certificazione rilasciata dagli emittenti.

Proventi da utilizzazione economica di invenzione e opere d’ingegno.

Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo e attività commerciali non esercitate abitualmente.

Redditi da contratti di associazione in partecipazione.

Plusvalenze da cessione beni immobili.

Terreni e fabbricati situati all’estero.

Cessioni di quote di società (SNC, SAS, SRL, SPA non quotate).

Redditi di partecipazione in società di persone ed imprese familiari.

Indennità di trasferta, rimborsi spese percepiti da sportivi dilettanti.

7. ONERI E SPESE

Si ricorda che sono detraibili/deducibili esclusivamente gli oneri pagati nel 2010.

 

7.a ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 19%

·SPESE MEDICHE: vanno prodotte le relative fatture o ricevute; si ricorda al riguardo che sono detraibili oltre € 129,11 le seguenti spese:

Spese chirurgiche,Spese per prestazioni specialistiche,Spese mediche generiche comprese visite e cure di medicina omeopatica,Spese per acquisti di medicinali, compreso il ticket,Spese mediche infermieristiche e specialistiche pagate a case di riposo,Spese per analisi, esami e terapie compresi ticket.,Spese per acquisto/affitto di protesi e attrezzature sanitarie (va prodotta la prescrizione del medico curante o l’autocertificazione). Rientrano: protesi dentarie, oculistiche, fonetiche, acustiche e le batterie, occhiali da vista, lenti a contatto e i liquidi, apparecchi per fratture, stampelle, pace maker, apparecchio per aerosol e misuratore della pressione. Cure termali (produrre la prescrizione del medico curante)Spese per assistenza specifica (es. assistenza infermieristica, riabilitativa, di base),  Spese per addetti all’assistenza personale per non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, Spese per i mezzi necessari l’accompagnamento e la locomozione di portatori si handicap.

·MUTUI: Interessi passivi e oneri accessori (es.: spese di istruttoria, notarili, di perizia tecnica, oneri fiscali, commissioni spettanti agli istituti) relativi a:

Mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero edilizio, Mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, Mutui ipotecari su immobili diversi da abitazione principale e stipulati prima del 1993, Mutui ipotecari contratti dal 1998 per costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, Mutui e prestiti agrari di ogni specie.

·ASSICURAZIONI: Contratti stipulati o rinnovati al 31/12/2000: dichiarazioni rilasciate dalle compagnie esclusivamente per polizze vita e infortuni, Contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01/01/2001 relativi a rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%: dichiarazioni
rilasciate dalle compagnie.


Spesa per la frequenza di corsi di Istruzione secondaria ed universitaria.

Spese funebri.

Erogazioni liberali in danaro a favore dello Stato, per lo spettacolo, spese per conservazione del patrimonio artistico, Biennale di Venezia, istituti scolastici, partiti politici, ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche ed a favore di associazioni di promozione sociale, contributi associativi società mutuo soccorso (non sono detraibili le erogazioni in contanti).Spese manutenzione e restauro di cose vincolate.
 

Spese veterinarie (detraibili eccedenti € 129,11).

·Spese per acquisto del cane guida per non vedenti.

·Spese per frequenza asili nido.

·Spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi dai 5 ai 18 anni (palestre, piscine ed altre strutture  sportive). ·Spesa massima € 210 per ragazzo.

·Spese per intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale (spesa massima €. 1000)

·Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (consegnare contratto affitto e quietanze     pagamenti).

 ·Spese per il versamento dei contributi per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico.

8.b ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

·Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge: IVS, EX SCAU, SSN pagati con polizza RC veicoli.

·Contributi obbligatori pagati da professionisti alle casse di previdenza.

·Contributi volontari, facoltativi, riscatto e ricongiunzione.

·Contributi obbligatori per addetti servizi domestici e familiari fino ad un massimo di € 1.549,37.

·Contributi INAIL per assicurazione casalinghe.

·Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

·Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose.

·Contributi a paesi in via di sviluppo erogati tramite ONG (non sono deducibili i versamenti in contanti).

·Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

·Assegni periodici corrisposti al coniuge separato (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli).

·Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali.

·Contributi ai consorzi obbligatori (bonifiche, ecc.).

·Indennità per perdita di avviamento corrisposte al conduttore di immobili dati in affitto per usi diversi da

abitazione.

·Somme che in anni precedenti sono state tassate e che nel 2010 sono state restituite al soggetto erogatore.

·Spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento pratiche di adozione di minori stranieri.

8.c SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – DETRAZIONE 41% - 36%

 

8.d ONERI PER I QUALI E’ RICONOSCIUTA UNA DETRAZIONE DEL 20%.

·Sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni (spesa massima €. 1.000).

·Acquisto di motori ad elevata efficienza (spesa massima variabile in base alla potenza).

·Acquisto di variatori di velocità (spesa massima variabile in base alla potenza).

8.e SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO – DETRAZIONE 55%.

9. DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

·Gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale hanno diritto ad una detrazione d’imposta che varia in base al reddito ed al tipo di contratto di locazione stipulato. E’ necessario pertanto consegnare copia del contratto allo Studio, al fine di calcolare la detrazione d’imposta spettante.

·Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o limitrofo, titolari di

contratto di locazione di immobile adibito ad abitazione principale, devono consegnare allo Studio copia del contratto ai fini del calcolo della detrazione d’imposta prevista.

·I giovani di età compresi tra i 20 e i 30 anni che stipulano dal 2007 un contratto di locazione per l’immobile da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori, hanno diritto per i primi 3 anni dalla stipula del contratto ad una detrazione d’imposta se il reddito complessivo non supera €. 15.493.71. A tal fine è necessario consegnare allo Studio copia del contratto.

10. ALTRE DETRAZIONI

·Le persone non vedenti hanno diritto alla detrazione forfetaria di € 516,46 per mantenimento dei cani guida.

·Donazioni effettuate all’Ospedale Galliera di Genova.

11. INVESTIMENTI ALL’ESTERO

Nel caso di investimenti, attività finanziarie, trasferimenti di denaro e possesso di immobili all’estero è necessario

presentare il mod. UNICO/RW. Gli interessati sono pregati di informarci in sede di colloquio.

12. VERSAMENTI NON ESEGUITI – RAVVEDIMENTO OPEROSO

I clienti che non hanno versato le imposte per l’anno 2009 possono sanare l’omesso versamento entro il

30.09.2011 pagando la sanzione minima.

È in fase di predisposizione un DPCM per il rinvio delle scadenze, ossia:

  • lo slittamento del termine dei versamenti:
    • dal 16 giugno al 6 luglio 2011 senza maggiorazione;
    • dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,4%;
  • nuovi termini di presentazione e trasmissione del Mod. 730/2011:
    • entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d'imposta;
    • entro il 20 giugno 2011 al Caf dipendenti o al professionista abilitato;
comunicazione e trasmissione telematica alle Entrate del risultato delle dichiarazioni entro il 12 luglio 2011;