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Circolare quarto trimestre 2011

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER  LE SOCIETÀ

 Il D.L. 185/2008 al fine di favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così la riduzione dei  costi , ha previsto, per tutte le imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale obbligo è  previsto per tutte le imprese costituite in forma societaria al 29.11.2008 che dovranno adempiere all’ attivazione e alla comunicazione dell’indirizzo alla CCIAA di competenza  entro il 29.11.2011.

Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle caratteristiche di tracciabilità e inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente alla tradizionale raccomandata, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.

Per dotarsi Le soluzioni possibili sono:

A) PRATICA AFFIDATA AL NOSTRO STUDIO.

Optando per questa soluzione, lo studio curerà l’adempimento per conto del cliente, gestendo direttamente la pratica dalla creazione della PEC stessa sino alla sua comunicazione finale alla Camera di Commercio.
Nel caso in cui scegliate questa opzione, vi preghiamo di contattarci entro la data del 15.11.2011.

B) ATTIVARE AUTONOMAMENTE LA CREAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC.

E’ possibile creare la propria casella PEC rivolgendosi alle società che forniscono tale servizio.
Una volta in vostro possesso, l’indirizzo PEC dovrà esserci comunicato, entro e non oltre 15 novembre affinché possiamo provvedere in tempo utile alla comunicazione in Camera di Commercio.
Su richiesta possiamo offrire il servizio di domiciliazione Elettronica e gestione  delle caselle PEC dei Clienti presso lo Studio.
l servizio consiste nell’attivazione della casella PEC e nel quotidiano controllo della posta ricevuta con trasmissione a mezzo fax, o altro mezzo, dei messaggi ricevuti sulla casella.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

RINVIATA AL 31 DICEMBRE LA COMUNICAZIONE DELLO SPESOMETRO

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre viene comunicato che per le operazioni da 25mila euro in su, il cui obbligo di comunicazione era precedentemente previsto ad ottobre, viene rinviato al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento provvede anche a modificare alcuni dati previsti nella comunicazione e dispone che per le operazioni con soggetti dotati di partita Iva bisognerà ora inserire anche il numero della fattura.
Rimane invece fermo al 30 aprile il termine entro cui dovranno essere eseguite le comunicazioni a decorrere dall’anno 2012.

 USO DEL DENARO CONTANTE SOLO SOTTO I 2.500 EURO

 Al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro è stato portato a 2.500 euro il limite all’uso del contante.
Dal 13 agosto, infatti, le persone che intendono utilizzare denaro contante per effettuare operazioni di acquisto da altri soggetti economici come negozianti e rivenditori, possono continuare a farlo, ma al di sotto del limite di 2.500 euro per singola operazione, anziché con il precedente limite di 5.000 euro.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

È prevista la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013. Tale riduzione è applicabile alle agevolazioni riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.); non sarà applicata in tale modalità “generalizzata” se entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti.

 OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ

 Se, nei confronti dei soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, sia contestate nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è  immediatamente esecutivo.
Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati

 DETRAZIONE IRPEF 36%

È previsto che in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione ancora spettante per i periodi d’imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all’acquirente.

 
SPOSTAMENTO DELLE FESTIVITÀ

A decorrere dall'anno 2012, con apposito decreto, verranno annualmente fissate le date in cui ricorreranno le festività; in particolare le stesse potranno essere collocate il venerdì precedente oppure il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva o ancora spostate alla domenica.
La disposizione non interesserà le festività religiose e le festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

 
ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

 Per quanto riguarda gli studi di settore, l’art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 prevede la preclusione dall’accertamento basato su presunzioni semplici nei confronti dei soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, purché:
- gli accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati,

- gli accertamenti non determinino maggiori compensi e ricavi comunque superiore a 50.000 euro.

Il Decreto interviene aggiungendo, quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall’accertamento, la congruità anche per l’anno precedente a quello interessato. Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici