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Circolare Primo trimestre 2011

Con la presente circolare intendiamo fornire informazioni sui temi mdi maggior rilievo riguardanti le
novità previste per il 2011..

1. Le novità per il 2011

 

Di seguito riportiamo sinteticamente i punti di maggiore interesse previsti per il 2011.

 

1.1. I “nuovi” elenchi clienti e fornitori

 

L’art. 21 del DL 78/2010 ha reintrodotto con particolari specifiche l’obbligo di trasmissione telematica degli “elenchi clienti e fornitori”, demandando ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (pubblicato il 22 dicembre scorso) la definizione degli “aspetti pratici” correlati all’adempimento. Il provvedimento in parola ha precisato quanto segue:

a. sono obbligato alla compilazione ed invio degli elenchi tutti i soggetti passivi IVA;

b. l’obbligo per i soggetti di cui al precedente punto ricorre nel caso di cessioni di beni o prestazioni di

servizi (in vendita o in acquisto) per le quali le condizioni contrattuali prevedano corrispettivi di importo pari o superiore ad Euro 3.000.

Si  osservi  che  per  contratti  di appalto,  fornitura,  somministrazione o altri contratti da cui derivino corrispettivi periodici

l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari ad Euro 3.000.

Si noti che qualora le operazioni in argomento siano rese a consumatori finali l’importo è elevato ad Euro 3.600 (ipotizzando operazioni imponibili ed assoggettate ad IVA nella misura ordinaria): anche in tale caso il committente/cessionario (privato non operatore economico) è tenuto a fornire al prestatore/cedente il proprio codice fiscale;

c. sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti transazioni:

·          importazioni;

·          esportazioni:

·          acquisti/vendite da/verso soggetti residente in paesi a fiscalità privilegiata (tali operazioni sono

infatti già oggetto di apposita comunicazione);

·          operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.

d. i dati debbono essere trasmessi solo con mezzi telematici entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

NB: per il solo anno 2010 l’importo delle transazioni oggetto di comunicazione è elevato ad Euro 25.000 e

l’invio telematico è differito al 31 ottobre 2011. Inoltre sono escluse dall’obbligo di comunicazione le

operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate sino al

30 aprile 2011.

 

1.2. Regime IVA delle cessioni di immobili ad uso abitativo

 

Con il 2011 le vendite di abitazioni da parte delle imprese di costruzione sono soggette ad IVA se cedute entro il termine di cinque anni dalla data della ultimazione. La novità, introdotta dal comma 86, articolo 1,  della  Legge Finanziaria per il 2011, ha modificato l’art. 10, numero 8-bis, del DPR 633/1972.  Con l'allungamento  di un anno del termine entro il quale può beneficiarsi dell'imponibilità IVA si evitano al cedente gli effetti dell'indetraibilità dell'imposta assolta a monte a seguito della cessione in regime di esenzione. Resta, invece, pari a quattro anni il termine previsto per la cessione con IVA dei fabbricati strumentali: l'opzione per l'imponibilità, prevista dall'art. 10, n. 8-ter, lettera d. del DPR 633/72, evita in ogni caso i citati effetti negativi conseguenti all'indetraibilità dell'imposta.

 

1.3. Nuova misura delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso

 

L’art. 20, lettera a), della Finanziaria 2011 ha previsto un inasprimento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente che ricorra ad istituti deflattivi del contenzioso e del ravvedimento operoso. Con riguardo a quest’ultimo istituto il costo della “correzione” sarà pari al 3% qualora venga effettuata nel termine di 30 giorni ovvero al 3,75% qualora venga effettuata nel “termine lungo”. Il comma 22 della Finanziaria prevede che “le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011”.

 

1.4. Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico

 

La agevolazione in argomento è prorogata anche per il 2011. Si segnala la rilevante modifica rispetto alla normativa vigente sino al 31 dicembre 2010. Le spese sostenute nel 2011 potranno essere detratte obbligatoriamente in dieci anni (cinque anni per quelle sostenute sino a tutto il 2010).

 

 

1.5. Operazioni Intracomunitarie: è necessaria l’autorizzazione dell’Agenzia

La c.d. Manovra correttiva (art. 27 del D.L. n. 78/2010), al fine di contrastare le frodi Iva internazionali, ha modificato l’art. 35 del DPR n. 633/72, inserendo l’obbligo da parte dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di esprimere la volontà di effettuare dette operazioni, richiedendo l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione nell’archivio dei soggetti autorizzati, c.d. VIES. La disciplina in esame prevede due differenti procedure per ottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni IntraUe da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seconda che i soggetti siano già in attività e quindi già titolari di partita Iva o che iniziano l’attività.

I soggetti già in attività in linea di massima verranno inseriti automaticamente nell'archivio informatico VIES, a patto che abbiano presentato almeno un elenco Intrastat sia nel 2009 che o nel 2010, e abbiano presentato la dichiarazione Iva 2010 relativa all'anno 2009. In pratica, per essere automaticamente mantenuti negli elenchi VIES queste condizioni devono coesistere, altrimenti dal 28.02.2011 si verrà esclusi dall'archivio informatico e non si potranno effettuare operazioni intracomunitarie.

Per i soggetti che iniziano l’attività dal 1 gennaio 2011 e che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono darne atto nella dichiarazione di inizio attività (Compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 -per i soggetti diversi dalle persone fisiche- o AA9 -per le persone fisiche-; gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7) fermo restando il diritto dell’Amministrazione Finanziaria di negare, entro 30 giorni, tale possibilità.

 

2. Altri temi rilevanti

 

Di seguito riportiamo sinteticamente i punti di maggiore interesse previsti per il 2011.

 

2.1. Variazione del tasso di interesse legale (DM 7.12.2010)

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto del ministero dell’Economia che ha portato la misura del saggio di interesse legale dall’1% all’1,5%. La novità è applicabile dal 1° genn aio 2011 a tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali (esempio: ravvedimento operoso).

 

 

2.2. Gli elenchi black list

 

Ricordiamo la ricorrenza dell’adempimento relativo all’invio degli elenchi acquisti e fornitori per tutte le operazioni (ivi comprese le importazioni e le esportazioni) intercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali. Circa la periodicità della trasmissione si ricorda che per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, il periodo di riferimento è trimestrale. Ai fini della determinazione dell’ammontare totale delle operazioni, in base all’articolo 2, comma 5, del D.M. 30 marzo 2010, occorre fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare. Cause di decadenza dalla periodicità trimestrale: se nel corso del trimestre viene superata la soglia di Euro 50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

 

2.3. Innalzamento del contributo integrativo INARCASSA per ingegneri e architetti

 

I professionisti esercenti l’attività di ingegnere o architetto rientrano tra i soggetti che per esercitare la propria attività devono essere iscritti nel relativo Albo e sono tenuti al versamento dei contributi per la copertura previdenziale alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA). In attuazione del piano di sostenibilità del sistema previdenziale previsto dalla Finanziaria 2007, anche INARCASSA ha modificato il proprio Statuto, prevedendo, con il nuovo art. 23, comma 5, l’innalzamento dell’aliquota per la determinazione del contributo integrativo a carico di ingegneri ed architetti alla nuova misura del 4%. Come espressamente previsto dalla Delibera relativa al citato adeguamento dello Statuto, così come approvato dal Decreto Interministeriale 5 marzo 2010, tale modifica ha effetto a decorrere dal 1° genn aio 2011.

Conseguentemente, nei casi in cui il professionista addebita al cliente la quota di contributo integrativo da versare a INARCASSA, per le fatture emesse:

- fino al 31 dicembre 2010, il contributo integrativo va calcolato applicando la percentuale del 2%;

- dal 1° gennaio 2011, il contributo integrativo va c alcolato applicando la percentuale del 4%;

a prescindere dalla data in cui la prestazione è stata effettuata e da quando avviene il pagamento della stessa.

Si rammenta che il contributo previdenziale integrativo in esame concorre a formare la base imponibile IVA mentre non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d’acconto del 20%.